Art. 29.
(Norme transitorie).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede alla istituzione degli uffici di cui all'articolo 1.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a stabilire la forma, le dimensioni e la disposizione del contenuto della tessera e della placca di cui all'articolo 7, unitamente al simbolo del dipartimento.
      3. A decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo nazionale degli agenti di polizia privata provvedono, ciascuno per competenza di qualifica e di territorio, ad eleggere in apposite assemblee

 

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indette dalle locali questure gli organi degli Ordini professionali provinciali.
      4. Entro un mese dalla loro costituzione, gli Ordini professionali provinciali provvedono all'elezione dei rispettivi Ordini professionali nazionali.
      5. Fino alla completa costituzione degli organi elettivi e dei rispettivi uffici, l'attività organizzativa spettante agli Ordini professionali è svolta a livello provinciale dalle questure competenti per territorio e a livello nazionale dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
      6. Fino alla completa costituzione degli organi di cui al comma 5, il dipartimento provvede ad organizzare, fornendo il personale esaminatore, le sessioni degli esami necessari per l'ottenimento delle qualifiche di cui all'articolo 6, con cadenza non inferiore ad una ogni quindici giorni.